L’articolo 1, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto Crescita) reintroduce, con decorrenza dallo scorso 1° aprile 2019, l’agevolazione che consente di maggiorare del 30% ai fini fiscali il costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, al fine del calcolo dell’ammortamento e del canone di leasing deducibili. Si tratta del cosiddetto “super ammortamento”.

Rispetto alle norme previgenti, la nuova riapertura introduce un tetto di 2,5 milioni di euro agli investimenti agevolabili.

Super ammortamento: la scadenza

Al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi è prevista, sia a favore di imprese che di professionisti, un’agevolazione che consente una maggiore deduzione (attualmente pari al 30%)

  • del costo sostenuto per l’acquisto in proprietà di beni strumentali materiali nuovi (beneficiabile quindi tramite una maggiorazione della quota di ammortamento deducibile);
  • del canone di leasing di competenza (sul punto l’Agenzia delle entrate ha in passato precisato che la maggiorazione riguarda solo la quota capitale e non anche la quota interessi).

Nessun bonus è consentito per altre forme di acquisto (ad esempio noleggio).

Nella sostanza, se si effettua un acquisto di un bene agevolabile per l’importo di 100, il costo sostenuto di tale bene potrà essere dedotto per 130, ma questo importo aggiuntivo di 30 sarà dedotto non nell’anno di acquisizione, ma tenendo conto del periodo nel quale il bene viene ammortizzato (tenendo conto del periodo di ammortamento fiscale). Tale maggior deduzione non viene imputata a conto economico, ma viene ottenuta in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, tramite una variazione diminutiva).

Sono esclusi dall’agevolazione:

  • i beni strumentali materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • i fabbricati e costruzioni;
  • i beni compresi in particolari gruppi, relativi a determinati settori;
  • gli investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir, anche se utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli, veicoli adibiti a uso pubblico, veicoli ad utilizzo promiscuo e vetture in uso promiscuo ai dipendenti), come peraltro già previsto per gli acquisti avvenuti nel 2018.

Attualmente è prevista la spettanza dell’agevolazione per i beni strumentali nuovi:

  • acquisiti entro il 31 dicembre 2019 (come detto, realizzati a partire dal 1 aprile scorso), ovvero
  • acquisiti entro il 30 giugno 2020, se l’investimento è avviato nel 2019 (ordine accettato dal venditore) con versamento di un acconto al fornitore almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione.

Si ricorda il momento nel quale l’investimento si considera realizzato, aspetto necessario per verificare se l’investimento risulti essere agevolato:

Beni mobili Consegna o spedizione
Appalto Ultimazione prestazione
Beni acquisiti in leasing Data consegna all’utilizzatore

Rispetto alle precedenti edizioni del superammortamento, tuttavia, le norme in esame introducono un tetto agli investimenti in beni strumentali nuovi agevolabili: mentre in passato non erano previste limitazioni, nel senso che ogni investimento provvisto delle caratteristiche risultava agevolabile, dal 1° aprile 2019 la maggiorazione del costo non si applica infatti sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.

Tale tetto non si riferisce al singolo investimento, ma al totale degli investimenti realizzati nell’anno.

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