Legittimi i controlli su conti a disposizione del contribuente
19 marzo 2025
Se il Fisco prova la formale intestazione ovvero la disponibilità di fatto del conto, la presunzione che gli importi versati siano frutto di compensi è immediatamente applicabile
Ordinanza n. 5527 del 2 marzo 2025 (udienza 26 novembre 2024 Cassazione civile, sezione V- Presidente Di Marzio Paolo)
SINTESI: L’acquisizione della documentazione estesa anche ai conti correnti intestati a terzi soggetti è possibile alla condizione che, pur in mancanza della formale titolarità, il conto sia nella disponibilità di fatto del contribuente sottoposto a verifica fiscale. L’onere probatorio relativo alla presenza di tali condizioni – formale intestazione ovvero disponibilità di fatto del conto – compete all’ufficio, ed al suo assolvimento consegue l’operatività della presunzione legale stabilita dall’art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R n. 600 del 1973 secondo cui i versamenti e i prelievi devono essere considerati proventi dell’attività svolta dall’interessato, con spostamento dell’onere probatorio sul contribuente, al quale spetta fornire la prova contraria, dimostrando che si tratti di somme comprese nella determinazione del reddito o che non abbiano rilevanza reddituale. Pertanto, in caso di conti bancari di cui sia formalmente titolare il contribuente, la presunzione che gli importi versati siano frutto di compensi è immediatamente applicabile; nel caso di conti intestati a terzi, l’Ufficio, al fine di avvalersi della presunzione legale in oggetto, deve fornire la previa prova, anche per presunzioni (purché qualificate), che il conto bancario intestato a terzi sia nell’effettiva disponibilità del contribuente, al quale pertanto sono attribuibili le movimentazioni fiscalmente rilevanti (Cass. n. 25663 del 2022, Cass. n. 32974 del 2018; Cass. n. 5849 del 2012; Cass. n. 374 del 2009).
Onere della prova – Indagini bancarie su conti correnti intestati a terzi – L’ufficio finanziario può procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, acquisendo dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi a tali conti, sulla base di elementi indiziari
Fonte: Fisco Oggi